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Intervento Presidente F. Coniglio



Intervento Emanuele Scafato

Intervento Elisabetta Ottoz

Intervento Vincenzo Iacovino

LA COSTITUZIONE ITALIANA (ARTT. 32 E 41) VS MALAMOVIDA



Registrazione convegno 29 maggio 2025

 Testo della relazione del Presidente Fabrizio Coniglio


Convegno Nazionale sul degrado urbano e la movida selvaggia
Il 29 maggio, presso il Palazzo Falletti di Roma ( Via Panisperna 207), si terrà il Convegno Nazionale del Coordinamento No Degrado e Malamovida. L’evento sarà un’opportunità per analizzare, discutere e proporre soluzioni concrete riguardo alla movida incontrollata e al degrado urbano.
 
Da oltre 10 anni, il Coordinamento – con il sostegno di sessanta comitati aderenti – porta avanti la sua missione con determinazione, facendo appello agli articoli della Costituzione per tutelare la salute dei residenti e sensibilizzare i giovani sui rischi legati agli abusi di alcol e droghe.
 
In particolare, l’articolo 32 afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività", evidenziando l’importanza di politiche che proteggano i cittadini dagli effetti negativi del degrado urbano e della movida selvaggia. L’articolo 41, invece, stabilisce che "L’iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana", richiamando l’importanza di una regolamentazione adeguata delle attività legate alla movida, affinché non pregiudichino il benessere della comunità.
 
Un incontro fondamentale non solo per gli associati, ma anche per le istituzioni e le forze politiche, chiamate a confrontarsi su un tema di crescente impatto sociale.


COSTITUZIONE ITALIANA
ARTICOLO 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
ARTICOLO 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali


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